REGOLAMENTO RECANTE REGOLE TECNICHE E OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASTE TELEMATICHE PER LA VENDITA MEDIANTE IL “PORTALE SALES” DELL’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA DEL MATERIALE IN “SURPLUS” DELLE FORZE ARMATE E CORPI ARMATI DELLO STATO.
ART. 1 –
OGGETTO - Il presente regolamento stabilisce le norme tecniche ed operative per lo svolgimento delle aste telematiche per la vendita mediante il “portale sales” dell’agenzia industrie difesa del materiale in “surplus” delle Forze Armate e Corpi armati dello Stato, in attuazione del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.
ART. 2 –
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE – Le vendite telematiche vengono realizzate mediante il Portale Sales al link istituzionale https://
agenziaindustriedifesa.it/sales/. Esso rappresenta la piattaforma informatica di Agenzia Industrie Difesa (di seguito denominata AID o Agenzia) che fornisce la possibilità agli utenti di partecipare ad un’asta telematica per la vendita dei beni derivanti dal “surplus” delle Forze Armate o considerati come dismessi, in disuso, ovvero non più confacenti con le esigenze delle FF.AA.. In particolare, la piattaforma informatica consente lo svolgimento del procedimento dell’Asta secondo modalità automatiche, avulse da interventi diretti nell’intervallo di svolgimento della medesima, in grado di rendere sempre visibile il valore dell’offerta più vantaggiosa presentata, consentendo di poter effettuare gli eventuali rilanci da parte degli operatori partecipanti entro la scadenza dell’asta.
ART. 3 – REFERENTE DEL PORTALE SALES– La gestione del portale, ed in particolare, del modulo informatico dedicato allo svolgimento delle vendite a mezzo asta telematica è affidata ad un Referente del portale, di norma coincidente con il Capo Ufficio Informatica e Reti dell’Agenzia, che avrà il compito di interagire con le diverse compagini dell’Agenzia medesima in merito ai contenuti connessi con i beni oggetto delle vendite tematiche ed in particolare con la commissione di aggiudicazione, all’uopo nominata, per rendere disponibile nel giorno della chiusura della gara telematica le credenziali di accesso al sistema per la consultazione delle operazioni di vendita e la verbalizzazione dell’andamento della gara.
ART. 4 - VALORE DEI BENI IN VENDITA – il valore dei beni oggetto dell’asta telematica scaturisce, di norma, dal valore del verbale di consistenza e stima reso disponibile dalla Forza Armata di appartenenza, ovvero da altro valore comunque definito dalla medesima, rappresentando, per il caso di prezzo base d’asta minimo, il valore a partire dal quale sarà possibile presentare offerte al rialzo. I beni oggetto della vendita per il tramite dell’asta telematica rimangono nella disponibilità della Forza Armata di appartenenza fino alla cessione definitiva.
ART. 5 - AVVISO D’ASTA – Nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa, l’Ufficio commerciale dell’Agenzia provvederà alla pubblicazione sul portale Sales dell’Avviso d’asta, nell’ambito del quale viene indicato l’autorità che presiede l’incanto, il luogo, il giorno e l’ora in cui viene eseguito, il bene oggetto dell’asta, la natura e la qualità del bene, i documenti ad esso corredati, le modalità ed il termine per lo svolgimento dell’eventuale sopralluogo ed i contatti nominativi, telefonici e di posta elettronica dei soggetti ad esso preposti.
ART. 6 – REGISTRAZIONE UTENTE – Al fine di partecipare all’asta telematica, l’utente (soggetto pubblico o privato) dovrà prioritariamente registrarsi al “Portale Sales” inserendo i dati in esso richiesti, potendo compiere la propria autenticazione, per i soli cittadini italiani, anche mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID). L’utente dovrà, altresì, indicare la casella di posta elettronica all’indirizzo della quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni relative alla procedura, unitamente:
- alla sede di residenza della persona fisica o giuridica con i dati completi di indirizzo, ragione sociale, eventuale sito internet, codice fiscale o P.IVA;
- in caso di persona giuridica, all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero al possesso di iscrizione equivalente per i paesi UE ed analoga per i paesi non UE;
- per le vendite nell’Area riservata del portale, alle autorizzazioni ex artt. 28 e 31 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) relative al possesso della licenza per l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita e la rottamazione degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati dello Stato o di polizia;
- per le vendite nell’Area riservata del portale, all’eventuale possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 140001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.
L’utente che effettuerà la registrazione dovrà necessariamente coincidere con l’offerente, non essendo possibile la partecipazione all’asta mediante il ricorso ad intermediari.
ART. 7 – PUBBLICAZIONE SUL PORTALE SALES DEL BENE OGGETTO DELL’ASTA ED EVENTUALE SOPRALLUOGO. All’atto della pubblicazione dell’avviso oggetto dell’asta telematica, l’Ufficio commerciale dell’Agenzia provvederà alla pubblicazione sul portale sales del bene in vendita, mediante apposita scheda tecnica riportante tutte le caratteristiche generali e tecniche del medesimo nonché le informazioni necessarie per lo svolgimento di eventuale sopralluogo, il cui termine potrà variare in funzione della natura e della dislocazione del bene, che in ogni caso non potrà risultare inferiore al termine di giorni 15.
ART. 8 – BENI OFFERTI ED EVENTUALE SOGLIA MINIMA – I beni in vendita vengono offerti mediante gara telematica con la procedura dell’asta pubblica in modalità sincrona, con svolgimento nel giorno e nell’ora definiti nell’avviso d’asta con la possibilità, per gli operatori che avranno preventivamente effettuato la prescritta registrazione, di presentare una offerta economica mediante la compilazione dell’apposito campo sulla piattaforma. Ciascun offerente può presentare l’offerta di acquisto ovvero di successiva offerta di rilancio entro le ore due dalla scadenza dell’asta. L’offerta presentata è da ritenersi irrevocabile e, per il caso di presentazione di offerte di rilancio, AID si riserva la facoltà di prevedere un eventuale valore minimo di rialzo in ragione della natura e della consistenza del bene, da sommare all’ultima offerta valida pervenuta. Tale valore minimo definito, andrà sommato al valore di base dell’asta o al valore dell’offerta più elevata pervenuta, per poter ritenere, in tale maniera, valida la nuova offerta. Il portale registra automaticamente le offerte pervenute in ordine cronologico e se nelle ultime due ore, rispetto all’orario fissato per la scadenza, viene presentata una offerta più elevata rispetto alla precedente già registrata dal sistema, la scadenza slitta automaticamente in avanti di due ore. Trascorso questo ulteriore tempo, l’esito dell’asta determinerà provvisoriamente l’assegnatario, nelle more della verifica dei prescritti requisiti nonché dell’approvazione da parte del Direttore Generale dell’Agenzia. Nel caso di mancanza di tali requisiti, la commissione di aggiudicazione provvederà ad escludere l’assegnatario procedendo alla valutazione dell’offerta economica successiva in graduatoria risultata valida.
ART. 9 - VENDITA DESERTA – Nel caso in cui per il bene offerto in vendita non dovessero pervenire offerte valide, sarà cura dell’Ufficio commerciale dell’Agenzia avviare un nuovo esperimento telematico con la medesima base d’asta del primo. Esperito con insuccesso anche il secondo tentativo, si darà avvio alle necessarie interlocuzioni con la Forza Armata di appartenenza del bene per il concordamento di una nuova base d’asta, di valore inferiore rispetto quanto previsto al precedente art. 3, ovvero, qualora ritenuto necessario dalle condizioni del bene o da quelle del mercato, da porre in vendita senza un prezzo minimo a base d’asta.
ART. 10 – VERBALE DI AGGIUDICAZIONE – Alla scadenza della procedura d’asta telematica, la commissione di aggiudicazione, provvederà alla verbalizzazione delle modalità di svolgimento dell’asta, mediante l’utilizzo dei dati riportati nel portale della vendita telematica, riepilogando l’ordine delle offerte presentate, degli eventuali rilanci e di coloro che li hanno effettuati, i dati identificativi dell’aggiudicatario, il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, rimettendo le risultanze finali all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia.
ART. 11 – CONTROLLI, DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI – AID contatterà l’utente assegnatario dell’asta comunicando, altresì, le credenziali bancarie sulle quali effettuare il pagamento e le modalità di adempiere agli oneri previsti dalla legge.
Prima della conclusione del contratto di vendita, AID si riserva di verificare in capo all’assegnatario la sussistenza delle autorizzazioni richieste per la registrazione nell’Area riservata. Si riserva, altresì, di escludere dalla partecipazione alle aste gli utenti che hanno mendacemente dichiarato di possedere le autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 31 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ovvero le autorizzazioni internazionali previste per l’esportazione e per la detenzione di armi e materiali d’armamento.
L’Ufficio Commerciale verifica il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della società richiedente dei seguenti requisiti di onorabilità:
- di non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento.
ART. 12 – INADEMPIMENTO, RITARDO E VIOLAZIONI ULTERIORI – In caso di inadempimento o di ritardo nei termini di pagamento da parte dell’aggiudicatario, AID sospende la consegna dei beni oggetto della vendita e provvede mediante diffida ad invitare l’aggiudicatario ad adempiere al pagamento di quanto dovuto entro un termine non inferiore a giorni trenta (30) dalla data di invio della diffida medesima.
In caso di ulteriore mancato inadempimento nei termini citati, ovvero di violazioni dei Termini e Condizioni previste nella Direttiva e nel presente Regolamento, AID si riserva il diritto di escludere l’utente inadempiente da future vendite per un periodo non inferiore a sei (6) mesi.
Tale esclusione si estenderà anche ad eventuali altri accrediti registrati sul portale dal medesimo utente.
ART. 13 – VISUALIZZAZIONE DELLE OFFERTE – Tutti gli utenti che accedono al portale con autenticazione possono visualizzare le offerte presentate in sede di vendita telematica.
In una sezione apposita e separata del portale saranno visionabili i risultati delle aste precedenti e già concluse.
ART. 14 – REVOCA DELLA VENDITA – La Forza Armata che ha reso disponibile il bene in surplus per la vendita può sempre riservarsi la possibilità di procedere alla revocare della medesima, dando luogo così all’annullamento dell’intero procedimento, per il caso del prezzo di aggiudicazione non ritenuto sufficientemente congruo al valore effettivo del bene.