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Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300o 30 luglio 1999, n. 300o, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" Articolo 22
(Agenzia Industrie Difesa)
1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia
Industrie Difesa, con personalita' giuridica di diritto pubblico. L'agenzia e'
posta sotto la vigilanza del ministro della difesa ed e' organizzata in funzione
del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia e' quello di
gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive ed industriali della
difesa assegnate in gestione. |
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